ARTICOLO PUBBLICATO OGGI 12/10/2017 SUL QUOTIDIANO
“IL CENTRO”
In merito all'intervento ho fatto richiesta di accesso agli atti, nel fare rilevare che il fascicolo era sprovvisto degli atti relativi alla prima e seconda variante al P.d.C. n. 134/16 del 23 Giugno 2016 relativo alla condotta delle acque piovane, tuttavia comunico le seguenti violazioni urbanistiche delle norme tecniche di attuazione della variante urbanistica concessa alla ditta Cosmo SPA:
- Il P.d.C. del locale commerciale è stato rilasciato alla ditta Cosmo SPA in violazione della norma della sottozona D1 per attività commerciale in quanto la superficie coperta assentita del locale commerciale di mq. 2.453,25, come si evince dagli stessi elaborati allegati al P.d.C., è del 40% della superficie fondiaria quando invece la norma della sottozona D1 prescrive una superficie coperta non superiore al 35% della superficie fondiaria.
- Il P.d.C. n. 134/16 del canale di raccolta delle acque piovane è stato correttamente rilasciato secondo il tracciato riportato negli elaborati allegati alla variante di destinazione urbanistica approvato dal consiglio comunale con la delibera N.62/15.
- Le opere previste nelle varianti richieste al P.d.C. n.134/16 N.1 e N. 2 sono state eseguite senza essere autorizzate e senza essere riproposte al consiglio comunale costituendo il canale raccolta acque piovane opera pubblica da cedere al comune e come tale doveva essere eseguita così come approvato dal consiglio comunale.
- La realizzazione del canale acque piovane costituisce opera indispensabile e propedeutica al rilascio del P.d.C. del locale commerciale per la concessione della variante di destinazione d'uso dell'area oggetto di intervento.
Alla luce delle pacifiche violazioni sopra rappresentate e della grave circostanza dell'asservimento degli uffici preposti al controllo agli interessi del privato, lo scrivente, chiede l'ordinanza di sospensione dei lavori del locale commerciale alfine di evitare la continuazione del reato nonché, la revoca del P.d.C. del locale commerciale sia perché non è stato realizzato il canale di raccolta acque piovane secondo quanto previsto nella convenzione e sia perché rilasciato in violazione delle NTA della sottozona D1.