C L A M O R O S A
MOTIVAZIONE
SENTENZA EX-MONTI
Il passaggio chiave della motivazione della sentenza a supporto "che il fatto non sussiste" è tutto racchiuso nell'argomentazione che il PUBBLICO MINISTERO ha contestato la difformità del realizzato con gli elaborati allegati alla convenzione del 04/01/2007 e non invece la difformità con le NTA del PRG della sottozona B2.
Si da il caso (e la circostanza è grave) che la contestazione formulata è stata proprio in tal senso.
L’assurdo, quindi, sta nel fatto che il Collegio sostiene che, non sussistendo la difformità con le norme vigenti per la sottozona B2, la stessa è assorbente la difformità postulata nel capo di imputazione al capo a.
La sentenza è stata emessa sulla base di un gioco di parole per cui l'A P P E L L O è INEVITABILE e sarà molto DURO perché la motivazione offende la dignità e l'intelligenza della parte civile che ha condotto una dura battaglia con caparbietà i cui risultati di interesse collettivo sono stati negati da una sentenza completamente errata.